Esenti le prestazioni fornite agli associati

di Giulia Provino


Le prestazioni rese, da parte delle associazioni, agli associati sono esenti dall’Iva, anche se vengono fornite a terzi. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza alla causa n. C-400/18 del 20 novembre 2019. Il caso riguarda l’associazione specializzata nell’informatica ospedaliera Infohos che fornisce, da un lato, prestazioni di servizi informatici agli ospedali affiliati in qualità di membri e, dall’altro, prestazioni di servizi a soggetti non membri. Secondo il diritto belga per poter applicare l’esenzione Iva le attività dell’associazione devono riguardare esclusivamente prestazioni di servizio direttamente in favore dei propri membri.


Tuttavia, secondo i giudici lussemburghesi, una disposizione nazionale non può subordinare la concessione dell’esenzione dall’Iva alla condizione che le associazioni autonome di persone forniscano servizi esclusivamente ai loro membri né può stabilire che le associazioni che forniscono servizi anche a chi non è membro debbano essere integralmente soggette all’Iva, anche per i servizi che forniscono ai loro membri. Sebbene, infatti, ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/Cee, l’esenzione può essere concessa solo per le prestazioni di servizi fornite dalle associazioni autonome di persone ai loro membri, «dalla sua formulazione non si può evincere che essa possa essere applicata solamente se tali associazioni sono tenute a fornire servizi solo ai loro membri». La ratio della norma è di esentare dall’Iva determinate attività di interesse pubblico. Le prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone rientrano, dunque, nell’esenzione quando contribuiscono direttamente all’esercizio di attività di interesse pubblico. Inoltre, riguardo il rischio per la concorrenza, la Corte Ue ha statuito che la concessione dell’esenzione dall’Iva deve essere negata ove esista un rischio reale che essa possa provocare di per sé, nell’immediato o in futuro, distorsioni della concorrenza.


L’art. 13 sesta direttiva 77/388/Cee, concludono i giudici, deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, «che subordina la concessione dell’esenzione dall’Iva alla condizione che le associazioni autonome di persone forniscano servizi esclusivamente ai loro membri, il che comporta che, in caso di prestazioni a soggetti diversi da questi, vengano sottoposte integralmente a imposta anche quelle fornite ai propri membri».


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